La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12458/2023 ha definito una controversia relativa all’identificazione della natura di imballaggi terziari di una specifica tipologia di beni, vale a dire i “grandi contenitori (…) destinati all’utilizzo nel ciclo produttivo del settore agricolo senza confluire nella successiva fase di commercializzazione del prodotto”. La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “costituisce imballaggio ai fini dell’art. 218 del d. lgs. n. 152 del 2006, in attuazione della direttiva 94/62/Cee, il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato” ( Sentenza della Corte di Cassazione n. 12458/2023 sui grandi contenitori).
I Giudici di legittimità hanno così ribadito ancora una volta come anche i beni che non sono fuoriusciti dal ciclo produttivo possono essere imballaggi. Infatti, ogni prodotto che sia “in attesa di essere venduto (…) ha ormai acquistato la qualità di merce” che “attende di essere immess[a] sul mercato”, così che il suo eventuale “imballaggio diventa rilevante ai fini della disciplina in considerazione”.
Va invece correttamente intesa l’affermazione della Corte secondo la quale se un “bene presso l’industriale” è “oggetto di mero stoccaggio, senza destinazione al mercato” non è una merce e “l’eventuale contenitore e protezione fuoriesce dalla disciplina [degli imballaggi]”, restando fermo che sono merci i prodotti in attesa di essere venduti, con una valutazione al riguardo ex ante e in astratto, secondo quanto chiarito dalla precedente sentenza della Cassazione n. 19312/2018 ( Ordinanza n. 19312/2018 della Corte di Cassazione).
CONAI continuerà quindi a vigilare sull’applicazione del contributo ambientale a ogni “prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato”, a tutela dell’ambiente e della leale concorrenza tra imprenditori.