Osservazioni sul comunicato POLIECO relativo all’Ordinanza della Cassazione 19312/2018
Con il comunicato del 25 luglio 2018 (http://www.conai.org/notizie/polieco-la-cassazione-conferma-linterpretazione-della-nozione-di-imballaggio-sostenuta-da-conai/) si è data notizia del provvedimento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 19312/2018) che per la prima volta ha statuito sulla nozione giuridica di imballaggio, smentendo le tesi sostenute da POLIECO in questi anni e riconoscendo invece la piena correttezza dell’interpretazione seguita dal CONAI sulla disciplina della gestione dei rifiuti di imballaggio in rapporto a quella dei rifiuti in polietilene.
I principi interpretativi enunciati dalla Suprema Corte trovano applicazione non soltanto con riguardo alla definizione di imballaggio riportata nell’art. 35 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 – al quale espressamente si riferiscono in quanto, ancorché abrogato, applicabile alla fattispecie di causa esaminata dalla Cassazione – ma anche con riferimento a quella attualmente prevista nell’art. 218 del d. lgs 3 aprile 2006, n. 152.
L’identificazione del concetto di imballaggio da parte dei giudici di legittimità si fonda infatti sui profili generali della corrispondente nozione comunitaria contenuti nell’originario art. 3, par. 1, commi 1 e 2, della direttiva n. 94/62/Ce, correttamente recepiti nell’ordinamento italiano e non modificati dai criteri interpretativi successivamente introdotti dall’art. 1, par. 1, della direttiva 2004/12/CE. Anche la recente direttiva 2018/852/Ue lascia inalterata sul punto la definizione di imballaggio.
È dunque priva di fondamento la posizione di POLIECO secondo la quale l’ordinanza della Cassazione riguarderebbe una disciplina non più operante e non avrebbe pertanto rilievo per l’interpretazione della vigente regolamentazione in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio contenuta nel d. lgs. n. 152/2006.
Alla luce del pronunciamento della Suprema Corte si ribadisce dunque che:
- il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti;
- le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;
- la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all’utilizzatore;
- possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo;
- la valutazione dell’idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto;
- anche i contenitori utilizzati nell’industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell’impresa sono da considerarsi imballaggi;
- sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l’imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe, ecc.
Si invitano le imprese produttrici o importatrici di imballaggi in polietilene ad applicare e versare esclusivamente il contributo CONAI nel rispetto della legge e della inequivoca interpretazione della Cassazione.