La copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio deve essere sempre garantita

La Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del DL 36/2022 (cd. PNRR-bis), all’art. 25-bis, ha modificato l’art. 224 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla gestione degli imballaggi, introducendo il comma 5-ter il quale prevede che, nell’ambito dell’Accordo di programma quadro, i produttori e gli utilizzatori aderenti ad un sistema di EPR, sia esso autonomo ai sensi dell’art. 221, sia esso un Consorzio di filiera di cui all’art. 223, devono assicurare la copertura dei costi della raccolta e della gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata.
Tale obbligo deve essere assolto anche quando gli stessi produttori e utilizzatori riescano a raggiungere gli obiettivi di riciclo e recupero attraverso la gestione dei rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differente da quella urbana. La norma dispone, poi, che i suddetti produttori e utilizzatori costituenti un sistema autonomo possono adempiere all’obbligo per il tramite dei Consorzi di filiera, facendosi carico però dei relativi costi di gestione.

Di seguito il link al provvedimento: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-29&atto.codiceRedazionale=22A03859&elenco30giorni=true