Il film a bolle d’aria è un imballaggio: precisazioni sul comunicato Polieco

11 Novembre 2020

Il film a bolle d’aria è un imballaggio: precisazioni sul comunicato POLIECO relativo alla sentenza  della Cassazione n. 22959/2020.

Con il comunicato del 27 ottobre 2020 pubblicato sul suo sito internet POLIECO ha dato notizia della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 22959/2020 (Sentenza_n._22959_2020), pubblicata il 21 ottobre 2020, che ha definito un giudizio avviato nel 2004 nei confronti di POLIECO da un’impresa produttrice di film a bolle d’aria in polietilene.

Nel giudizio l’impresa ha chiesto di accertare che tale film, in ragione della sua natura di imballaggio, non dovesse essere assoggettato al contributo POLIECO, bensì al contributo CONAI e ha chiamato in causa CONAI chiedendo, nel caso in cui il giudice avesse accertato la natura di non imballaggio del film, la restituzione del contributo ambientale già versato.

Nel comunicato POLIECO afferma che la sentenza della Corte di Cassazione: “… può considerarsi un ulteriore tassello per mettere ordine nella linea di confine tra le diverse e non coincidenti competenze dei due Consorzi previsti dagli articoli 224 e 234 del T.U. Ambiente, con l’affermazione che un bene diventa imballaggio solo se a ciò adibito”.

Tale comunicato, che riporta statuizioni che non si rinvengono nel provvedimento della  Cassazione n. 22959/2020, può risultare fuorviante.

La Suprema Corte, infatti, si limita a confermare la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2461/2015 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di CONAI contro la sentenza n. 13108/2007 con cui il Tribunale aveva condannato l’impresa a pagare il contributo POLIECO sul film a bolle d’aria in polietilene

Senza entrare nel merito della natura di imballaggio del film a bolle d’aria, la Cassazione si limita a stabilire che CONAI non aveva interesse a impugnare la decisione del Tribunale perché non era stata condannata a restituire i contributi consortili già versati allo stesso dall’impresa.

Nella decisione la Corte precisa che “tale statuizione è l’unica che è passata in giudicato”, con la conseguenza che “l’accertamento sulla natura di imballaggi dei film plastici non ha alcuno spazio nella definizione della presente controversia, essendo cessata la materia del contendere in riferimento all’oggetto della controversia stessa”.

È evidente, dunque, che la questione se un film a bolle d’aria costituisca o meno un imballaggio non ha costituito l’oggetto della decisione della Corte Suprema, che invece  ha deciso esclusivamente su aspetti di carattere processuale.

Invero, l’unico precedente della Corte di Cassazione che si è occupato della nozione giuridica di imballaggio è il provvedimento n. 19312/2018 (Ordinanza_19312_2018), nel quale tutte le tesi interpretative sostenute da POLIECO in questi anni sono state smentite ed è stata riconosciuta la correttezza dell’interpretazione seguita da CONAI sulla disciplina della gestione dei rifiuti di imballaggio in rapporto a quella dei rifiuti in polietilene.

Per quanto nello specifico riguarda la natura di imballaggio dei film in polietilene, questa è stata espressamente riconosciuta in numerose sentenze del Tribunale di Roma, la gran parte successive a quella sopra richiamata n. 13108/2007 che resta quindi un precedente isolato e superato (v. Tribunale di Roma n. 10050/2006, n. 16818/2007, n. 2019/2012, n. 23265/2013, n. 22952/2018, n. 16149/2019 e n. 3222/2020; Corte di appello di Roma n. 3048/2014 e n. 3511/2017).