Esenzioni per export
Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. CONAI prevede varie procedure di esenzione:
- una procedura ex-post che consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il rimborso del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi;
- una procedura ex ante che consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione prevista per singolo materiale nel corso dell’anno solare ed evitare il pagamento del Contributo Ambientale su tale quota. Ai fini della determinazione del plafond di esenzione, in alternativa alla modalità di calcolo vigente basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale, è possibile prendere come base di riferimento il rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA).
- per le aziende che siano contemporaneamente importatrici ed esportatrici di imballaggi/merci imballate, è prevista una procedura di compensazione import/export, alternativa alle due precedenti.
Le aziende che hanno dichiarato al Conai il Contributo attraverso le procedure semplificate (sul valore o sulla tara delle merci importate), per un importo annuo fino a 12.500 euro, per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate dall’1.1.2023, possono usufruire di un rimborso del Contributo ambientale. La quota da rimborsare è determinata in funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia ed estero), da applicare al Contributo dichiarato nello stesso anno con le citate procedure semplificate.
Le aziende “esportatrici nette” possono usufruire di una procedura agevolata che prevede condizioni particolari di esenzione dalla dichiarazione del Contributo ambientale Conai.
A partire dal 1° gennaio 2022, agli imballaggi vuoti destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, ad essere esportati nella loro totalità, può essere applicata una esenzione totale del Contributo ambientale Conai.
Dal 1° gennaio 2024 l’esenzione totale del Contributo Ambientale può essere applicata anche agli imballaggi pieni (merci confezionate) destinati esclusivamente all’esportazione, sempre che siano rispettate le condizioni già in vigore per gli imballaggi vuoti. Per approfondimenti consulta la circolare: Circolare_Conai_1_12_2021_Nuova-procedura-di-esenzione-per-EXPORT_agg.to 2023
Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al Contributo Ambientale 2024 con gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la modulistica di riferimento.
E’ possibile consultare anche un documento di sintesi (Abstract) della Guida: Guida al Contributo Ambientale 2024 – Abstract