Autodenuncia, controlli e sanzioni
CONAI ha predisposto delle procedure di controllo sulla corretta applicazione del Contributo Ambientale.
Il Regolamento CONAI individua le principali tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:
- omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell’ambito dei controlli di cui all’art. 12, l’accertamento della effettiva applicazione;
- omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11;
- utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all’art. 4, comma 10.
La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:
- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
- 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni. L’applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle relative violazioni individuate all’art. 14 comma 2, lettera e), la perdita del diritto all’utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.
Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:
- ai sensi dell’art. 12, comma 4, non vi sia stata contestazione o l’impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
- in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale risulti comunque accertata un’omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.
Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento Consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000,00 euro (Art. 14, comma 6 del Regolamento).
Le sanzioni sono inoltre ridotte ad un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte di CONAI.
Le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all’art. 14, comma 2, lett. a) o b).
Regolarizzazione di violazioni attraverso l’autodenuncia
Il Consorziato che desideri regolarizzare le violazioni commesse nell’applicazione delle norme può avvalersi di una procedura cosiddetta di “autodenuncia”. In tale caso, ferma restando l’applicazione degli interessi di mora dovuti, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli, autodenuncino l’infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità prescritte, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa autodenuncia (Modello_autodenuncia) e versando tale Contributo al ricevimento delle fatture emesse dal CONAI.
Procedura agevolata di regolarizzazione
CONAI ha introdotto – con effetto dal 20 febbraio 2019 – una procedura agevolata di regolarizzazione per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili.
Tale procedura prevede in particolare:
- che l’accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti alla data di invio dell’autodenuncia, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell’art. 12 del Regolamento consortile;
- la possibilità di rateizzare le somme dovute al Conai (per contributo e interessi di mora) fino a 36 mesi.
Restano altresì fermi sia il termine per l’invio delle dichiarazioni dopo l’autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.
Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del CONAI al Contributo ambientale CONAI dovuto dall’impresa nell’ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:
- invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- regolare pagamento delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo.
La suddetta procedura agevolata può essere applicata anche alle aziende sottoposte a controlli (di cui all’art. 12 del Regolamento consortile), previa accettazione dei risultati degli stessi controlli senza riserve e contestazioni e fatte salve:
- le altre condizioni innanzi indicate per l’autodenuncia (come la rateizzazione e il pagamento delle somme dovute);
- l’applicazione della sanzione, commisurata però alle sole somme accertate con il limite temporale suddetto.
Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al Contributo Ambientale 2024 con gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la modulistica di riferimento.
E’ possibile consultare anche un documento di sintesi (Abstract) della Guida: Guida al Contributo Ambientale 2024 – Abstract