Variazioni anagrafiche
Le variazioni anagrafiche di aziende già iscritte devono essere comunicate attraverso il servizio “Adesione online” accedendo al portale impresainungiorno.gov.it, direttamente dal sito internet www.conai.org (Breve_Guida_Adesione_Online).
Nel caso di operazione societaria, il nuovo soggetto giuridico deve presentare anche domanda di adesione, se ancora non iscritto a Conai.
Lo Statuto stabilisce che “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.
Deve essere indicata la natura dell’operazione societaria effettuata e deve essere allegata documentazione idonea a comprovare l’avvenuta operazione (in genere l’atto notarile). Devono essere chiaramente indicati i dati identificativi del soggetto cedente e di quello subentrante.
Deve inoltre essere indicato se il soggetto cedente perde completamente i requisiti per rimanere iscritto a Conai: se il cedente mantiene comunque anche una minima attività che abbia attinenza agli imballaggi, la quota non potrà essere trasferita al soggetto subentrante.
Le variazioni che non implicano cambio di codice fiscale e partita IVA, si trasmettono dal servizio Adesione online senza necessità di allegare documentazione; in alternativa i consorziati già registrati al servizio dichiarazioni online di CONAI possono procedere direttamente all’aggiornamento dei propri dati anagrafici dal menù “Modifica dati anagrafici”.
Recesso
Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:
Articolo 9: “il recesso del consorziato e ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d’ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall’adozione di uno dei sistemi previsti dall’art.221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/06 o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui e intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema”.
Articolo 10: “e escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l’ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell’esercizio, anche provvisorio, dell’impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell’oggetto consortile […]”.
Articolo 11 : “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso”.
Articolo 12: “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.
E’ stato predisposto un modulo per la richiesta di recesso ( Modulo di richiesta di recesso) che deve essere presentato quindi nel caso in cui non sussistano più i requisiti di appartenenza alla categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggio, o nel caso in cui l’impresa abbia optato per uno dei sistemi di cui al citato art. 9, comma 3 dello Statuto.
Per le aziende già consorziate, è possibile comunicare il recesso anche tramite il portale web (impresainungiorno.gov.it) direttamente dal sito internet www.conai.org, purché non ancora cancellate dal Registro Imprese.
Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al Contributo Ambientale 2024 con gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la modulistica di riferimento.
E’ possibile consultare anche un documento di sintesi (Abstract) della Guida: Guida al Contributo Ambientale 2024 – Abstract
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