Adesione e termini generali
Per iscriversi a Conai occorre presentare la Domanda di Adesione attraverso il servizio “Adesione online” accedendo al portale impresainungiorno.gov.it, direttamente dal sito internet www.conai.org (Breve_Guida_Adesione_Online).
Le aziende estere che intendono volontariamente aderire a CONAI, devono richiedere la specifica Domanda di Adesione alla mail aziendaestera@conai.org.
L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso (5,16 Euro) e da un importo variabile. La quota di adesione a CONAI si versa soltanto una volta e può essere adeguata successivamente a discrezione del Consorziato.
Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione, l’importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l’associazione di categoria alla quale partecipano (ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.
L’ammissione semplificata è sempre da intendersi nell’interesse della singola impresa, sulla quale gravano tutti gli effetti giuridici ed economici dell’ammissione al Consorzio, in particolare con riguardo al Contributo ambientale CONAI: per tali adempimenti l’impresa dovrà inviare a CONAI la Scheda_anagrafica con i dati identificativi ai fini delle dichiarazioni e/o delle richieste di esenzione/rimborso del Contributo Ambientale CONAI.
Aspetti amministrativi e fiscali
Dal punto di vista fiscale la quota di partecipazione al CONAI, versata dai Consorziati all’atto dell’adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti nell’attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto “Partecipazioni in altre imprese”, Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.
Le quote di adesione non sono soggette ad IVA e CONAI non emette fattura.
Obblighi e diritti dei Consorziati
I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i Consorziati.
Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all’Assemblea CONAI e ha diritto a un numero di voti in funzione dell’entità delle quote versate.
Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi
Le aziende di nuova costituzione o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell’attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.
La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.
Adesione ai Consorzi di filiera e alternative
I Produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei Produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti consortili. In alternativa, il D.Lgs. 152/2006, all’articolo 221, comma 3, lett. a) e C), prevede la possibilità per i produttori di effettuare autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Per quanto riguarda gli Utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione. Nel modulo di adesione a CONAI, l’impresa dichiara a quali Consorzi aderisce, ma l’adesione ai singoli consorzi di filiera va effettuata direttamente dall’azienda.
Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al Contributo Ambientale 2024 con gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la modulistica di riferimento.
E’ possibile consultare anche un documento di sintesi (Abstract) della Guida: Guida al Contributo Ambientale 2024 – Abstract
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