Con la recentissima sentenza 13 ottobre 2016 n. 19252/2016 il Tribunale di Roma (Sezione Ottava – Giudice Dott. D’Alessandro) è nuovamente intervenuto sulla nozione di imballaggio confermando l’indirizzo interpretativo seguito in molti precedenti dello stesso Tribunale secondo cui la qualificazione di un bene come imballaggio va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico, attraverso una valutazione ex ante della funzione astratta e tipica per cui i beni vengono progettati e non già (del)la funzione concreta per la quale vengono caso per caso utilizzati.
Il Tribunale, smentendo quanto sostenuto da POLIECO, ritiene che questa interpretazione trovi conferma anche negli esempi illustrativi dell’allegato 1 alla Direttiva 94/62/CE, inseriti con la Direttiva 2013/2/CE, quali i vasi da fiori e le grucce, la cui qualificazione come imballaggio dipende dalla funzione tipica e fisiologica per la quale i beni sono stati ideati.
Pertanto, poiché i contenitori, le casse e i pallet sono normalmente concepiti per facilitare la manipolazione e il trasporto dei beni destinati alla vendita, essi vanno qualificati come imballaggio, a prescindere da quale sia il concreto impiego che ne faccia l’avente causa dal produttore.