La Corte di cassazione con l’Ordinanza_n_2145_2024 ha definito una controversia relativa all’identificazione della natura di imballaggi terziari di una specifica tipologia di beni, vale a dire i grandi contenitori.
La Corte si è limitata a richiamare, senza ulteriori specificazioni, il principio precedentemente enunciato nella pronuncia nella pronuncia n. 12458/2023 ossia che costituisce imballaggio, ai fini dell’art. 218 del d. lgs. n. 152 del 2006 in attuazione della direttiva 94/62/Cee, il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato.
Risultano quindi confermati i seguenti principi già espressi nella sentenza n. 12458/2023:
– la nozione di merce va “assunta nella sua latitudine astratta e formale”, non circoscritta ai prodotti finiti ma comprensiva anche della materia prima;
– la destinazione alla commercializzazione non coincide necessariamente con la vendita della merce al consumatore finale;
– il requisito della “circolazione nel mercato”, ovvero della “commercializzazione”, della merce contenuta nell’imballaggio va valutato in termini meramente potenziali.
Ne consegue che la destinazione al mercato della merce non può essere intesa come la concreta vendita del prodotto contenuto dall’imballaggio, ma va verificata compiendo una valutazione ex ante e in astratto della commerciabilità di tale prodotto, secondo quanto chiarito dalla precedente pronuncia della Cassazione n. 19312/2018 ( Ordinanza_n_19312_2018).