Imballaggio/bene in polietilene: sentenza 474/2019 Corte di Appello di Roma

04 Marzo 2019
Tag: film, polieco

Le osservazioni CONAI sul comunicato POLIECO relativo alla sentenza della Corte d’appello di Roma 474/2019

Con alcuni recenti comunicati pubblicati sul sito internet Polieco ha dato notizia della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 474 del 23 gennaio 2019 (Sentenza_Corte_Appello_n_7007_2019) che ha respinto l’impugnazione proposta da Conai avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8131/2014, confermando l’accertamento di primo grado che escludeva dal novero degli imballaggi una specifica categoria di beni costituita da bins di grandi capacità (superiori ai 100 litri) in quanto contenitori “intrinsecamente durevoli” e “utilizzati dal produttore nell’ambito della sua attività produttiva”.

Nei due comunicati “Beni utilizzati nel processo produttivo non sono imballaggi” e “Le grandi casse (bins) non sono imballaggi”, dal contenuto sostanzialmente coincidente, la sentenza della Corte d’appello n. 474/2019 viene presentata come un precedente idoneo a smentire l’ordinanza n. 19312/2018 della Corte di Cassazione (Ordinanza_19312_2018), con la quale i Giudici di legittimità si sono per la prima volta pronunciati sull’interpretazione della nozione legale di imballaggio riconoscendo la correttezza delle tesi sostenute in questi anni da Conai e la natura di imballaggio di numerosi beni che il Polieco ha preteso di attrarre alla propria sfera di gestione.

Con l’ulteriore comunicato “I film tecnici non sono imballaggi. Basta Fake news” Polieco compie altresì il tentativo di generalizzare i principi affermati dalla sentenza d’appello n. 474/2019, a suo dire applicabili anche a categorie di beni diversi dai bins di grandi capacità, e segnatamente ai film in polietilene.

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Va anzi tutto rilevato che la sentenza della Corte d’appello n. 474/2019 riguarda esclusivamente l’accertamento della natura di imballaggi dei bins di grandi dimensioni e il suo impianto motivazionale non consente in alcun modo di estenderne gli effetti a categorie di beni diversi, in particolare ai film in polietilene, la natura di imballaggio dei quali non è mai stata messa in discussione dalla giurisprudenza, che la ha al contrario proprio recentemente ribadita con riferimento ai film in polietilene adesivi e protettivi (v. la sentenza del Tribunale di Roma n. 22952/2018Sentenza_Tribunale_n_22952_29_11_2018).

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Fermo quanto sopra, si pone in evidenza che la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 474/2019 riconosce che l’ordinanza della Cassazione n. 19312/2018 “ha fornito (…) una corretta interpretazione delle norme che definiscono gli imballaggi, affermando il principio dell’autonomia delle definizioni di imballaggio per la vendita (imballaggio primario), di imballaggio multiplo (imballaggio secondario) e di imballaggio per il trasporto (imballaggio terziario), e concludendo che le caratteristiche previste per ciascuna di dette categorie sono da sole sufficienti a definire il prodotto come imballaggio”.

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da Polieco, la Corte d’appello di Roma non circoscrive affatto la portata dell’ordinanza della Cassazione n. 19312/2018 “a pochi e ben precisati prodotti (…) con riferimento alla legislazione vigente nel 2003 (prima ancora della promulgazione del vigente T.U. Ambiente, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)”.

L’identificazione del concetto di imballaggio operata dai giudici di legittimità si fonda infatti sui profili generali della corrispondente nozione comunitaria contenuti nell’originario art. 3, par. 1, commi 1 e 2, della direttiva n. 94/62/Ce, correttamente recepiti nell’ordinamento italiano e non modificati dai criteri interpretativi successivamente introdotti dall’art. 1, par. 1, della direttiva 2004/12/CE. Anche la recente direttiva 2018/852/Ue lascia inalterata sul punto la definizione di imballaggio.

Ne deriva che i principi interpretativi enunciati dalla Suprema Corte hanno portata ampia e si applicano non soltanto con riguardo alla definizione di imballaggio riportata nell’art. 35 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (al quale espressamente si riferiscono in quanto, ancorché abrogato, applicabile alla fattispecie di causa esaminata dalla Cassazione), ma anche con riferimento a quella attualmente prevista nell’art. 218 del d. lgs 3 aprile 2006, n. 152.

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Nell’interpretare l’ordinanza della Cassazione n. 19312/2018 la sentenza d’appello n. 474/2019 considera che “il problema dell’inserimento del bene in polietilene nel ciclo produttivo aziendale dell’utilizzatore” non è stato affrontato dalla Corte Suprema in quanto il ricorso per cassazione di Polieco che sottoponeva la questione ai Giudici di legittimità è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la Corte d’appello si limita a rilevare la mancanza di un precedente giurisprudenziale di Cassazione sul tema.

Nondimeno, proprio la declaratoria d’inammissibilità del ricorso di Polieco contenuta nell’ordinanza di Cassazione n. 19312/2018 ha determinato il passaggio in giudicato tra Conai e Polieco della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3048/2014 la quale, non soltanto ha espressamente affermato che possono essere qualificati imballaggi anche “i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo”; ma, nel confermare la correttezza del rigetto della domanda riconvenzionale di Polieco, ha altresì accertato che anche “i beni quali i contenitori utilizzati nell’industria ed agricoltura (per materiali solidi o liquidi ed anche prodotti agroalimentari), quali bins, vasche e casse di contenimento, contenitori per logistica, cisterne, teli per insilaggio e per rotoballe” devono essere qualificati imballaggi, senza che rilevi in senso contrario “lo specifico utilizzo, industriale produttivo” e ancorché possano essere “caratterizzati da specifici accorgimenti tecnici e da particolari caratteristiche in funzione delle diverse applicazioni industriali ed utilizzati, ripetutamente, in funzione di bene strumentale (…) per la produzione e/o attività tipica dell’impresa”.

Con la conseguenza che la stessa Corte d’appello di Roma in una sentenza che costituisce ormai giudicato per il Polieco ha già espressamente riconosciuto in astratto la natura di imballaggio dei bins, come degli altri beni “utilizzati all’interno del ciclo produttivo”. Ciò in linea con l’orientamento della giurisprudenza di merito di gran lunga prevalente (v. tra le tante Tribunale di Roma n. 10050/2006; Tribunale di Roma n. 10555/2008; Tribunale di Roma n. 21623/2008; Tribunale di Roma n. 23265/2013; Tribunale di Roma n. 10173/2016; Tribunale di Roma n. 19252/2016), che relega allora la sentenza d’appello n. 474/2019 a un precedente del tutto marginale.

In ogni caso, la motivazione della sentenza n. 474/2019, al fine di giustificare l’esclusione della natura di imballaggio dei grandi contenitori “utilizzati dal produttore nell’ambito della sua attività produttiva”, opera una interpolazione scorretta dei concetti legali di imballaggio e di imballaggio riutilizzabile, in contrasto con la stessa ordinanza della Cassazione n. 19312/2018 alla quale la Corte d’appello afferma invece di volersi richiamare per quanto concerne l’individuazione della nozione di imballaggio.

Si tratta di gravi errores in iudicando della decisione d’appello n. 474/2019 con riferimento ai quali il Conai intende ricorrere in Cassazione.