CONAI / POLIECO: resta dovuto il contributo ambientale di competenza

08 Gennaio 2025

La Corte di cassazione con la Sentenza_n_31537_2024, in accoglimento del ricorso di CONAI, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6364/2021 che aveva dichiarato la “sopravvenuta carenza di legittimazione di CONAI ad ottenere il pagamento dei contributi di cui è causa” da parte della Società per effetto dell’art. 237, comma 8, TUA, come modificato dall’art. 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.  I giudici della Suprema Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: «il versamento del contributo ambientale è liberatorio laddove un produttore abbia versato per un bene il contributo a un «sistema collettivo» – sia questo un consorzio nazionale o un sistema autonomo – istituzionalmente deputato allo smaltimento del rifiuto correlato a quella tipologia di prodotto secondo le disposizioni di cui ai titoli II e III della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, c.d. T.U.A., e non, invece, laddove il contributo sia stato versato a consorzi nazionali o sistemi autonomi istituzionalmente deputati a gestire tipologie di prodotti e di rifiuti diverse».