Il Tribunale di Roma con la Sentenza_n_13328_2023 è intervenuto nuovamente sulla responsabilità del corretto versamento del contributo ambientale e ha confermato, in linea con quanto già stabilito dalla Corte di Appello di Roma (Sentenza_n_4749_2023), che l’art. 237, comma 8, TUA opera soltanto nei rapporti tra consorzi e sistemi autonomi che si occupano della gestione della stessa tipologia di rifiuti e non tra CONAI e POLIECO.