La Sentenza_n_2364_2022 del Tribunale di Roma, confermando quanto già stabilito dalla Sentenza_n_614_2022 del medesimo Tribunale, ha riconosciuto che l’art. 237, comma 8, del d.lgs n. 152/2006 non può essere interpretato nel senso di consentire alle imprese di scegliere liberamente se versare il contributo ambientale al CONAI oppure al Polieco con effetti comunque liberatori.