Il Tribunale di Roma con la Sentenza_n_614_2022 ha stabilito che la norma dell’art. 237, comma 8, TUA, come modificata a seguito del d. lgs n. 116/2020, non può essere interpretata nel senso di consentire all’operatore economico “di scegliere in forma potestativa il Consorzio al quale versare il contributo ambientale optando in ipotesi per quello che richieda un minor esborso economico” e può operare soltanto nella relazione tra “Consorzi di uno specifico novero di raccolta e di gestione dei rifiuti“.
In particolare, sottolinea che la norma sopravvenuta non può trovare applicazione con riferimento ai rapporti tra Conai e Polieco in quanto “deve essere di univoca percezione quale sia il Consorzio che si occupa di imballaggi e quale quello che si occupa di materiale in polietilene” e ciò “al fine di evitare sovrapposizione di ruoli in ambito di riscossione dei contributi di natura ambientale“.