Frequently asked questions (FAQ)

DOMANDA 1: Come variano i valori di contributo per i materiali di imballaggio nel 2023?

RISPOSTA: Il Consiglio di amministrazione Conai ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile, vetro che ha avuto effetto dal 1° gennaio 2023. Si stima che le riduzioni porteranno alle aziende risparmi da CAC per quasi 170 milioni di euro nel corso del 2023.

  • Imballaggi in acciaio: il Contributo ambientale passa da 8,00 €/t a 5,00 €/t;
  • Imballaggi in legno: il Contributo ambientale passa da 9,00 €/t a 8,00 €/t;
  • Imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile: il Contributo ambientale passa da 294,00 €/t a 170,00 €/t;
  • Imballaggi in vetro: il Contributo ambientale passa da 29,00 €/t a 23,00 €/t;
  • Imballaggi in plastica: si passa da cinque a nove fasce contributive. In particolare:
  • la vecchia fascia A1 viene divisa in due: 1 e A1.2;

Per la A1.2 il Contributo ambientale resta invariato. Per la A1.1, invece, scende a 20 €/t.

  • invariata la fascia A2 e invariato anche il suo CAC (150 €/t);
  • segmentata in due fasce anche la B1: si divide in 1 e B1.2. Per entrambe le fasce il Contributo ambientale rimane pari a 20 €/t;
  • si scompone in tre fasce la vecchia fascia B2: 1, con il Contributo ambientale che passa da 410 a 350 €/t; B2.2, con il Contributo ambientale di 410 €/t; B2.3 con il Contributo ambientale di 555 €/t;
  • la fascia C, con il Contributo ambientale invariato: 560 €/t.

Dal 1° luglio 2023 sono previsti aumenti per tre fasce del Contributo ambientale plastica (A1.2, A2  e B2.2) al fine di correlarne i valori sempre di più ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi in plastica incluse in quelle fasce.

Nonostante questi aumenti il contributo medio per gli imballaggi in plastica nel 2023 si conferma in diminuzione rispetto al 2022.

La seguente tabella riporta in sintesi i nuovi valori contributivi per gli imballaggi in plastica ed un confronto rispetto ai valori precedenti:

Fasce nel 2022Fasce da gennaio 2023CAC in vigore dal 1° luglio 2022 (euro/tonnellata)CAC da gennaio 2023

(euro/tonnellata)

CAC da luglio 2023 (euro/tonnellata)
A1A1.1602020
A1.26090
A2A2150150220
B1B1.1202020
B1.22020
 

B2

B2.1410350350
B2.2410477
B2.3560555555
CC560560

Per maggiori informazioni sulle cinque fasce contributive degli imballaggi in plastica, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Plastica” e alla pagina “Contributo diversificato plastica”.

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DOMANDA 2: Cambiano anche le aliquote e i contributi forfettari delle procedure semplificate per il 2023?

RISPOSTA: Le riduzioni hanno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023. L’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) diminuisce da 0,13 a 0,12% per i prodotti alimentari imballati; resta invece invariata quella relativa ai prodotti non alimentari imballati (0,06%).

Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scende da 61 a 59 €/t.

I nuovi valori delle altre procedure forfettarie/semplificate sono disponibili sul sito CONAI e/o sono stati comunicati direttamente alle imprese interessate.

DOMANDA 1: Dal 1° luglio 2022 sono variati ulteriormente i valori di contributo per alcuni materiali di imballaggio?

RISPOSTA: Il Consiglio di amministrazione ha stabilito una ulteriore diminuzione del Contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro con effetto dal 1° luglio 2022.

  • Imballaggi in acciaio: il Contributo ambientale è passato da 12,00 €/t a 8,00 €/t;
  • Imballaggi in alluminio: il Contributo ambientale è passato da 10,00 €/t a 7,00 €/t;
  • Imballaggi in vetro: il Contributo ambientale è passato da 33,00 €/t a 29,00 €/t;
  • Imballaggi in carta: il contributo ambientale (fascia 1 – base) si è dimezzato da 10,00 €/t a 5,00 €/t. Non sono cambiati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi compositi (poliaccoppiati) a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto, dal 1° luglio 2022 i valori complessivi sono 25,00 €/t per i primi, 115,00 €/t per quelli di tipo C e 245,00 €/t per quelli di tipo D. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Carta” e alla pagina “Contributo diversificato carta”;
  • Imballaggi in plastica: la seguente tabella riporta i nuovi valori contributivi ed un confronto rispetto ai valori precedenti:

 

Fasce contributiveCAC in vigore da gennaio 2022 (euro/tonnellata)CAC in vigore dal 1° luglio 2022 (euro/tonnellata)
PLASTICA fascia A 110460
PLASTICA fascia A 2150150
PLASTICA fascia B 114920
PLASTICA fascia B 2520410
PLASTICA fascia C642560

 

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DOMANDA 2: Quali sono le ragioni che hanno consentito al Sistema Consortile di ridurre ancora la maggior parte dei contributi ambientali?

RISPOSTA: La principale ragione sta nella crescita continua dei valori di mercato di questi materiali a riciclo hanno generato effetti economici molto positivi per il Sistema consortile, rendendo possibile una nuova diminuzione del contributo ambientale.

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 DOMANDA 3: Cambiano anche le aliquote e i contributi forfettari delle procedure semplificate dal 1° luglio 2022?

RISPOSTA: Le riduzioni hanno avuto effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° luglio 2022. Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) sono diminuite da 0,17 a 0,13% per i prodotti alimentari imballati e da 0,08 a 0,06% per i prodotti non alimentari imballati. Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) è sceso da 90 a 61 €/t. I nuovi valori delle altre procedure forfettarie/semplificate sono disponibili sul sito CONAI e/o sono stati comunicati direttamente alle imprese interessate.

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 DOMANDA 4: Come variano i valori di contributo per i materiali di imballaggio dal 1° gennaio 2022?

RISPOSTA: Il Consiglio di amministrazione Conai ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro che ha avuto effetto dal 1° gennaio 2022.

  • Imballaggi in acciaio: il Contributo ambientale passa da 18,00 €/t a 12,00 €/t;
  • Imballaggi in alluminio: il Contributo ambientale passa da 15,00 €/t a 10,00 €/t;
  • Imballaggi in vetro: il Contributo ambientale passa da 37,00 €/t a 33,00 €/t;
  • Imballaggi in carta: il contributo ambientale passa da 25,00 €/t a 10,00 €/t. Rimangono inalterati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi compositi (poliaccoppiati) a base carta idonei al contenimento di liquidi (in vigore dal 1° gennaio 2019), a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Pertanto, dal 1° gennaio 2022 i valori complessivi sono per i primi 30,00 €/t, per quelli di tipo C 120,00 €/t e per quelli di tipo D 250,00 €/t. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Carta” e alla pagina “Contributo diversificato carta”.
  • Imballaggi in plastica: si passa da quattro a cinque fasce contributive. In particolare, la fascia A si sdoppierà, dividendosi in A1 e A2. La seguente tabella riporta i nuovi valori contributivi ed un confronto rispetto ai valori precedenti:

 

Fasce contributiveCAC in vigore a gennaio 2021 (€/t)CAC in vigore da gennaio 2022 (€/t)
A1150,00104,00
A2150,00 (fino al 30/6/2022)

168,00 (dal 1/7/2022)

B1208,00149,00
B2560,00520,00
C660,00642,00

Per maggiori informazioni sulle cinque fasce contributive degli imballaggi in plastica, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Plastica” e alla pagina “Contributo diversificato plastica”.

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 DOMANDA 5: Quali sono le ragioni della diminuzione contributiva per gli imballaggi in acciaio nel 2022?

RISPOSTA: La diminuzione del contributo da 18 €/t a 12 €/t è legata a un nuovo scenario economico che vede crescere il valore di mercato dei rottami: i suoi effetti sui ricavi da vendita dei materiali a riciclo sono decisamente positivi e rendono possibile una diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in questo materiale.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a quasi 3 milioni di €, su 500.000 tonnellate di immesso al consumo.

 

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DOMANDA 6: Quali sono le ragioni della diminuzione contributiva per gli imballaggi in alluminio nel 2022?

RISPOSTA: La revisione al ribasso del contributo ambientale per gli imballaggi in alluminio da 15 €/t a 10 €/t è resa possibile grazie all’attuale contesto economico, che ha impatti straordinariamente positivi sull’andamento del materiale da riciclo.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a oltre 350.000 €, su oltre 70.000 tonnellate di immesso al consumo.

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 DOMANDA 7: Quali sono le ragioni della diminuzione contributiva per gli imballaggi in carta nel 2022?

RISPOSTA: La diminuzione contributo per carta e cartone da 25 €/t a 10 €/t è legata a tre fattori concomitanti: l’incremento dei volumi dell’immesso al consumo di imballaggi cellulosici, con conseguenti maggiori ricavi da contributo; i minori costi, correlati a una quantità di raccolta gestita inferiore rispetto alle previsioni; l’incremento dei ricavi per i materiali a riciclo per effetto delle quotazioni dei maceri.

La diminuzione del contributo non incide sulle operazioni di raccolta e riciclo della carta e cartone differenziati. Comieco, infatti, continuerà a garantire l’avvio a riciclo delle circa 2,5 milioni di tonnellate, gestite attraverso 946 convenzioni, a copertura dell’impegno del 93% dei cittadini, che ha consentito al nostro Paese di raggiungere l’87% di riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con ben 10 anni di anticipo rispetto agli obiettivi UE.

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 DOMANDA 8: Quali sono le ragioni della diminuzione contributiva per gli imballaggi in plastica nel 2022?

RISPOSTA: La diminuzione contributiva è il frutto dell’impegno di CONAI a rivedere criteri e logiche della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica per l’anno 2022. Un impegno preso sia alla luce di quanto in atto a livello europeo, sia con l’obiettivo di legare sempre più i valori del contributo ambientale plastica alla loro riciclabilità e al circuito di destinazione ma anche al deficit di catena, ossia ai costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in plastica dovrebbe risultare pari a quasi 13 milioni di €, su oltre 1 milione e 850.000 tonnellate di immesso al consumo. La conferma dell’andamento positivo nei valori delle materie prime seconde ha permesso anche al consorzio Corepla di migliorare i ricavi dalle vendite all’asta delle frazioni valorizzabili, in particolare per gli imballaggi di fascia B1, che comprende bottiglie, flaconi e altri contenitori rigidi in PET o in HDPE.

Questa situazione ha consentito di ridurre il contributo per quasi tutti gli imballaggi in plastica e in particolare per quelli che hanno portato al miglioramento dei risultati economici.

Il Consiglio di amministrazione CONAI ha ribadito la volontà di proseguire il percorso di analisi per rafforzare ulteriormente la diversificazione contributiva, in particolare per legare in misura sempre più rilevante i valori del CAC di ogni fascia agli effettivi costi, prevedendo possibili rivalutazioni e ulteriori segmentazioni a partire dalle fasce B1 e B2.

Per maggiori informazioni sulla variazione dei contributi per gli imballaggi in plastica, si rimanda alla sezione Faq “Contributo diversificato Plastica” e alla pagina “Contributo diversificato plastica”.

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 DOMANDA 9: Cambiano le liste degli imballaggi nelle fasce contributive per gli imballaggi in plastica dal 2022?

RISPOSTA: Sì, le liste subiscono alcune modifiche che elenchiamo sinteticamente di seguito:

  • la fascia A si divide in A1 e A2. Nella prima voce rimangono tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella fascia A, al netto degli imballaggi flessibili in polietilene che passano in fascia A2. In quest’ultima fascia sono inoltre tollerati gli imballaggi flessibili in polietilene espanso con spessori uguali o inferiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia B2);
  • è subordinato all’entrata in vigore della norma tecnica EN (in fase di definizione) il passaggio in fascia B1 dalla fascia B2 dei tappi in plastica conformi alla direttiva SUP, quindi progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica fino a 3 litri;
  • la fascia B2 raggruppa tutti gli altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria. In questa fascia sono tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (attualmente in fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio.

Per maggiori informazioni, si rimanda alle liste degli imballaggi disponibili nella pagina del sito dedicata al Contributo diversificato Plastica .

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 DOMANDA 10: Quali sono le ragioni della diminuzione contributiva per gli imballaggi in vetro nel 2022?

RISPOSTA: La situazione economica autorizza a prevedere miglioramenti sia sul fronte dell’immesso al consumo di imballaggi in questo materiale sia su quello dei valori della materia da riciclo. Previsioni che rendono possibile una diminuzione del contributo ambientale da 37 €/t a 33 €/t.

Nel 2022, il risparmio previsto per gli utilizzatori di questo tipo di imballaggi dovrebbe risultare pari a oltre 11,5 milioni di €, su circa 2 milioni e 900.000 tonnellate di immesso al consumo.

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 DOMANDA 11: Cambiano anche le aliquote e i contributi forfettari delle procedure semplificate dal 1° gennaio 2022?

RISPOSTA: Le riduzioni hanno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiscono conseguentemente da 0,20 a 0,17% per i prodotti alimentari imballati e da 0,10 a 0,08% per i prodotti non alimentari imballati.

Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scende da 101 a 90 €/t.

Per le altre procedure forfettarie/semplificate, i valori 2022 sono disponibili sul sito CONAI e/o comunicati direttamente alle imprese interessate.

QUESTION: What is the CONAI Environmental Contribution?

ANSWER: The CONAI-Industry Consortium system has established an Environmental Contribution for each packaging material, which serves as a form of financing for sharing the costs among producers and users of the biggest expenses for separate waste collection and for packaging recovery and recycling. The parties who have to pay the Contribution are the ones who put the finished packaging onto the Italian market for the first time, so generally speaking, producers, empty packaging importers and packaged goods importers. It also includes producers/importers of packaging materials that supply self-producers or the self-producers themselves at the time they import raw materials to package their own goods. Self-producers are any parties that purchase raw materials and packaging materials in order to manufacture/repair packaging for their own products.

QUESTION: I am a retailer; I often see “CONAI Environmental Contribution fulfilled” on invoices from my goods suppliers. What does this sentence mean exactly?

ANSWER: Your suppliers use this sentence to certify that the packaging used for the invoiced goods has been subject to the CONAI Environmental Contribution at an earlier date. However, please remember that, when empty packaging is transferred from a producer to a user, the CONAI Environmental Contribution must be indicated separately from the sales price through certain information that cannot be replaced by the sentence “CONAI Environmental Contribution fulfilled.

QUESTION: I run a business and I have purchased packaging for my products. The supplier’s invoice displayed an amount for the CONAI Environmental Contribution. Do I have to pay it?

ANSWER: The CONAI Environmental Contribution is applied at a particular time in the packaging’s lifecycle, known as the “first supply”, which is when the finished packaging is transferred, including temporarily or under any capacity, within Italy by the final producer to the first user. Your supplier is therefore correct to apply the CONAI Environmental Contribution to the invoice, which must be paid when the full amount on the invoice is paid. Please remember that if the packaging supplier omits or provides insufficient indication of the CAC, the CONAI Regulations state that the user/customer shall be held jointly liable.

QUESTION: I have purchased packaging to which my supplier has applied the CONAI Environmental Contribution; I will use this packaging for my products. Do I also have to indicate the CONAI Environmental Contribution on my sales invoices? If so, how do I do this?

ANSWER: When invoicing for their own goods, packaging users must “internalise” the CONAI Environmental Contribution into the sales price of their goods and must clearly specify the amount of the Contribution for the packaging on the invoice. Alternatively, the sentence “CONAI Environmental Contribution fulfilled” can be indicated on the invoice, informing the customer that the sales price of the goods also includes the CONAI Environmental Contribution.

QUESTION: I am a tax adviser and I would like to know who has to join CONAI?

ANSWER: According to existing legislation, producers and users are responsible for the proper environmental management of any packaging and packaging waste produced by the consumption of their products and consequently they have to join the CONAI Consortium. Producers shall mean: any suppliers of packaging materials, manufacturers, processors and importers of empty packaging and packaging materials. Users shall mean: any retailers, distributors, fillers, packaging users and importers of “full packaging” (i.e. packaged goods).

QUESTION: Do service companies, craft businesses and professional offices have to register with CONAI?

ANSWER: End users of the packaging do not have to join CONAI, i.e. any parties that have purchased packaged goods to run their business or for their own consumption but do not sell or distribute any of these purchased packaged goods. However, these parties are obliged to join CONAI if: • they run a commercial business with the purchased packaged goods, including alongside their main business; • they directly purchase packaged goods or empty packaging abroad to run their own business; • they purchase empty packaging in Italy to run their own business.

QUESTION: I am the Director of a new company that has to join CONAI. How do I join CONAI and how much does it cost?

ANSWER: To register with CONAI, you need to download the membership application form from www.conai.org, then fill in every section of this form, pay the membership fee and send it to CONAI by fax or registered mail with proof of receipt. The fee is a set amount of 5.16 Euros to which a variable amount is added (depending on whether during the financial year prior to joining the company generated total revenue of over 500,000 Euros). The registration fee is a one-off payment. However, the consortium member is entitled to adjust its membership fee each year if its costs or revenue increase by at least 20%.

QUESTION: Are penalties imposed for failing to register? What procedure must be followed to rectify previous years?

ANSWER: The penalties for failed/delayed registration range from 10,000 to 60,000 Euros and are the responsiblity of the Province (not CONAI), if the Province has to check whether the registration has been omitted/delayed. The company may regularise its own position with regard to any infringements committed – for example, failed submission of the Contribution declaration over the years – by using the “Self-Declaration” procedure. In this case, there would be no penalties, notwithstanding any default interest owed.

QUESTION: Does the company that produces or imports various empty packaging materials have to register with the Industry Consortiums, as well as with CONAI, which handle all the packaging materials produced or imported?

ANSWER: Yes, producers and importers of empty packaging must register with CONAI and with the Industry Consortiums, according to the packaging materials produced or imported. Please remember that, in addition to their membership obligation, producers and importers of empty packaging must always apply the CONAI Environmental Contribution to their invoice when transferring packaging to customers and they must then declare and pay this Contribution to CONAI.

QUESTION: Is it true that packaged goods retailers have to register with CONAI?

ANSWER: Yes, the packaged goods retailer is the operator that purchases packaged goods in Italy or abroad and resells them wholesale or retail. It is therefore operating as a simple commercial broker. The retailer must register with CONAI under “retailers and distributors” in the users category. For any packaged goods purchased abroad, the retailer must also declare and pay the Environmental Contribution to CONAI for any packaging placed onto the Italian market.

DOMANDA: Abbiamo ricevuto una fattura del Consorzio di Filiera dell’Acciaio (Ricrea). Ci chiedevamo come mai inviamo le dichiarazioni al CONAI e riceviamo fatture dei Consorzi di Filiera? Inoltre quali dati dobbiamo riportare nei nostri fogli contabili ai fini della registrazione delle fatture?
RISPOSTA: Il CONAI emette fatture in nome e per conto dei Consorzi di Filiera. I dati da riportare nei libri contabili dell’azienda sono la partita IVA e il codice fiscale della fattura che l’azienda riceve, in questo caso del Consorzio Nazionale Acciaio (Ricrea).

DOMANDA: Sono un utilizzatore di imballaggi, cioè acquisto gli imballaggi vuoti (sacchi di carta), li riempio e vengono venduti ai negozi di vendita al dettaglio. In riferimento al Regolamento CONAI, all’articolo 7 comma 8, in fattura devo scrivere l’importo del Contributo Ambientale unitario? Devo poi contabilizzare il contributo, e versare il relativo importo al CONAI?
RISPOSTA: Ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del Regolamento CONAI, l’apposizione in fattura della dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto” o, in alternativa “(…) di cui Contributo Ambientale CONAI unitario Euro…” deve avvenire in occasione di tutte le cessioni successive alla prima (tra il Produttore di imballaggi e l’Utilizzatore), con esclusione di quelle ai consumatori finali (con il rilascio della ricevuta fiscale), ad opera dell’Utilizzatore. Il calcolo del Contributo e l’invio a CONAI delle relative dichiarazioni periodiche spetta al Produttore di imballaggi ed all’Importatore di imballaggi vuoti e/o pieni.

DOMANDA: Ad un nostro cliente esportatore abituale non applichiamo l’imposta sull’acquisto degli imballaggi da noi prodotti e lo stesso ha una esenzione del contributo pari al 67% . Sulla quota non esente di contributo debbo applicare l’IVA?
RISPOSTA: Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita dell’imballaggio è da considerarsi prestazione accessoria ai sensi degli artt. 12 e 13 del Dpr 633/1972: come tale rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Il Contributo, inserito nella prima cessione, è assoggettato alla medesima aliquota IVA dell’imballaggio o del materiale di imballaggio oggetto della cessione.
Pertanto, in caso di cessione di imballaggi a clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex art.8, 1° comma, lettera C del DPR 633/72, il Contributo Ambientale CONAI sarà applicato (seguendo l’eventuale percentuale indicata dal plafond per export del cliente) in esenzione IVA.

DOMANDA : Nelle cessioni all’estero degli imballaggi che produciamo dobbiamo esporre il Contributo Ambientale?
RISPOSTA: No, gli imballaggi ceduti all’estero, per i quali non è avvenuta una prima cessione sul territorio nazionale, non devono essere assoggettati al Contributo ambientale CONAI. Nelle fatture di esportazione non deve essere indicata alcuna dicitura relativamente al Contributo e nessuna dichiarazione al CONAI deve essere fatta dall’azienda produttrice per tali cessioni.

DOMANDA: Vorrei conoscere gli adempimenti CONAI a carico di una azienda importatrice di prodotti imballati.
RISPOSTA: I materiali di confezionamento delle merci di provenienza estera (UE ed extra UE) immessi nel territorio nazionale ricadono interamente nelle competenze CONAI e, di conseguenza, devono essere assoggettati al Contributo Ambientale CONAI.
Pertanto, un importatore di merci imballate, oltre all’iscrizione al CONAI nella categoria degli utilizzatori, è tenuto alla dichiarazione periodica attraverso un’apposita modulistica nonché al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che a seguito delle importazioni, vengono immessi nel territorio nazionale. Sono previste anche formule semplificate di dichiarazione qualora sia particolarmente complicato determinare il peso e/o i materiali di imballaggio delle merci di provenienza estera.

DOMANDA: Nei giorni scorsi ho inviato al CONAI la dichiarazione del Contributo ambientale. Quali sono le modalità di versamento del Contributo risultante dalle dichiarazioni?
RISPOSTA: Gli importi risultanti dalla dichiarazione del Contributo ambientale devono essere versati dopo il ricevimento delle relative fatture emesse dal CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali, mentre in caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un’unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza indicati nella fattura stessa.

DOMANDA: Sono un consulente, vorrei sapere chi sono i soggetti obbligati ad aderire al CONAI.

RISPOSTA: In base alla normativa vigente, i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio CONAI. Per produttori si intendono: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Per utilizzatori si intendono: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate).

DOMANDA 1: Le imprese di servizi, e gli studi professionali sono tenuti all’iscrizione al CONAI?

RISPOSTA: Sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi, ossia quei soggetti che pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. Gli stessi soggetti sono invece obbligati ad aderire al CONAI se:

  • svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto all’attività principale;
  • acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività;
  • acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.

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DOMANDA 2: Le imprese agricole sono tenute all’iscrizione al CONAI?

RISPOSTA: Le imprese agricole, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati.

DOMANDA: Un’impresa estera che fornisce merci imballate a clienti italiani quali obblighi ha verso CONAI?

RISPOSTA: L’impresa estera, a oggi, non ha obblighi nei confronti del CONAI ma ha la facoltà di aderire allo stesso Consorzio e adempiere a tutte le disposizioni previste dalla normativa consortile, eleggendo un domicilio speciale in Italia presso una persona fisica o giuridica appositamente nominata mediante il modello allegato alla domanda di adesione per le imprese estere (da richiedere a aziendaestera@conai.org). L’impresa estera avente sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia può eleggere domicilio speciale presso tale sede.

Per le imprese estere aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea, tali disposizioni restano valide sino a eventuali modifiche conseguenti all’adozione del Registro Nazionale dei Produttori da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi di quanto previsto dall’art. 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 de l 3 aprile 2006.

Le imprese aventi sede legale fuori dal territorio della Unione Europea, ad eccezione di quelle aventi sede nello Stato di San Marino, che vogliano aderire al CONAI e non abbiano in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile devono prestare idonee garanzie a copertura del contributo ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell’importo, per un egual periodo.

Le imprese con sede legale nello Stato di San Marino possono aderire al CONAI alle stesse condizioni stabilite per le imprese aventi sede legale in Italia assumendo i medesimi diritti e obblighi di queste ultime .

DOMANDA: Sono l’amministratore di una società neocostituita, obbligata ad aderire al CONAI. Quali sono le modalità e i costi di adesione al CONAI?

RISPOSTA: L’adesione al CONAI e ogni altra variazione anagrafica devono essere effettuate esclusivamente dal servizio Adesione Online a cui si accede dal sito internet www.conai.org riquadro azzurro a destra in fondo alla homepage.

Per poter accedere al servizio Adesione Online è necessario registrarsi con CNS-Carta Nazionale dei Servizi con PIN attivo oppure codice SPID, a meno che non si sia già utenti registrati al portale. Può accedere al servizio anche un soggetto terzo, munito di una delega o della copia della carta di identità del legale rappresentante dell’azienda per cui si intende operare (formato pdf). La quota è costituita da un importo fisso di 5,16 Euro alla quale si aggiunge un importo variabile (se nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione la società ha realizzato ricavi complessivi superiori a 500.000 Euro). L’adesione è una tantum, ovvero deve essere versata una sola volta. Tuttavia, il consorziato ha la facoltà di adeguare annualmente la propria quota d’adesione, qualora siano intervenute variazioni in aumento dei propri costi o ricavi in misura non inferiore al 20%.

Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione, l’importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l’associazione di categoria alla quale partecipano (ammissione semplificata).

DOMANDA: L’impresa iscritta a CONAI che produce o importa imballaggi vuoti in materiali diversi, è obbligata ad iscriversi anche ai Consorzi di Filiera?

RISPOSTA: Sì, i produttori e gli importatori di imballaggi vuoti devono iscriversi al CONAI nonché ai Consorzi di filiera, in funzione dei materiali di imballaggio prodotti o importati. In alternativa, il D.Lgs. 152/2006, all’articolo 221, comma 3, lett. a) e C), prevede la possibilità per i produttori di effettuare autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Ricordiamo che, oltre all’obbligo dell’adesione, i produttori e gli importatori di imballaggi vuoti devono sempre applicare in fattura il Contributo Ambientale CONAI al momento del trasferimento degli imballaggi (in prima cessione) ai clienti e, successivamente, dichiarare e versare lo stesso Contributo al CONAI.

DOMANDA: Sono previste sanzioni per la mancata adesione? Qual è la procedura da seguire per sanare gli anni passati?

RISPOSTA: Attualmente la sanzione per l’omessa adesione a CONAI è di 5.000 euro. Tale sanzione è irrogata dalla Provincia, competente anche per l’accertamento della specifica violazione.

Ciascun Consorziato può regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse – come ad esempio l’omessa dichiarazione periodica del Contributo – avvalendosi della procedura di “Autodenuncia”. Così, fermi restando gli interessi di mora dovuti, non c’è alcuna sanzione, salvo il caso in cui siano già stati formalizzati i controlli di cui all’art.12 del Regolamento CONAI.

DOMANDA: È vero che i commercianti di merci confezionate sono obbligati ad iscriversi al CONAI?

RISPOSTA: Sì, il commerciante di merci imballate è l’operatore che acquista in Italia o all’estero merci confezionate e le rivende sia all’ingrosso che al dettaglio. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale.

Il commerciante deve iscriversi al CONAI nella categoria degli utilizzatori, tra i “commercianti e distributori”. Per le merci confezionate acquistate all’estero, il commerciante deve provvedere anche alla dichiarazione e al versamento al CONAI del Contributo ambientale sugli imballaggi immessi nel territorio nazionale.

 

 

DOMANDA: Cos’è il Contributo Ambientale CONAI (CAC)?

RISPOSTA: Per ciascun materiale d’imballaggio, il sistema CONAI/Consorzi di Filiera ha stabilito un Contributo Ambientale, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi per gli oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclo degli imballaggi. I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l’imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi, in generale, i produttori, gli importatori di imballaggi vuoti, gli importatori di merci imballate e dal 1° gennaio 2019 anche i commercianti di imballaggi vuoti. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Per autoproduttori si intendono i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio).

DOMANDA 1 (per “prime cessioni”): Sono un imprenditore, ho acquistato gli imballaggi per confezionare i miei prodotti. Il fornitore ha esposto in fattura un importo a titolo di Contributo Ambientale CONAI in aggiunta al prezzo degli imballaggi. Sono tenuto a pagarlo?

RISPOSTA: SI, se si tratta di imballaggi in uno o più materiali di competenza del sistema consortile. Il Contributo ambientale CONAI si applica in un particolare momento del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”, rappresentata dal trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.

Il CAC deve essere indicato anche nelle fatture relative a trasferimenti di imballaggi successivi alla “prima cessione” (capitolo 4 della Guida Conai – disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).

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DOMANDA 2 (significato di “Contributo Ambientale CONAI assolto”): Sono un commerciante; spesso trovo la dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto” sulle fatture dei miei fornitori di merci. Cosa significa questa frase in particolare?

RISPOSTA: Attraverso questa dicitura i suoi fornitori attestano che gli imballaggi utilizzati per il confezionamento delle merci fatturate sono stati assoggettati a Contributo ambientale CONAI in un momento precedente.

Nel caso invece acquistasse degli imballaggi vuoti, il Contributo ambientale CONAI deve essere invece indicato in fattura separatamente dal prezzo di vendita dal fornitore stesso, con le modalità indicate nel capitolo 4 della Guida Conai (disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).

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 DOMANDA 3 (per merce imballata): Ho acquistato imballaggi assoggettati in fattura a Contributo ambientale CONAI da parte del mio fornitore; li utilizzerò per il confezionamento dei miei prodotti. Sono tenuto anch’io ad indicare il Contributo ambientale CONAI nelle fatture di vendita? In caso positivo, con quali modalità?

RISPOSTA: L’utilizzatore di imballaggi al momento della fatturazione delle proprie merci deve “internalizzare” il Contributo ambientale CONAI nel prezzo di vendita delle stesse e deve esplicitare in fattura la parte di Contributo relativa agli imballaggi. In alternativa, nella fattura può essere indicata la dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto” attraverso la quale il cliente viene informato che nel prezzo di vendita delle merci è compreso anche il Contributo ambientale CONAI.

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 DOMANDA 4 (per merce imballata): Sono un utilizzatore di imballaggi, cioè acquisto gli imballaggi vuoti (sacchi di carta) per confezionare i miei prodotti destinati ai negozi di vendita al dettaglio. Devo esplicitare nelle mie fatture emesse verso tali clienti il Contributo Ambientale così come riconosciuto ai fornitori? Devo poi dichiarare e versare il contributo al CONAI?

RISPOSTA: SI, l’utilizzatore di imballaggi al momento della fatturazione delle proprie merci deve “internalizzare” il Contributo ambientale CONAI nel prezzo di vendita delle stesse e deve esplicitare in fattura la parte di Contributo relativa agli imballaggi. In alternativa, nella fattura può essere indicata la dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto” attraverso la quale il cliente viene informato che nel prezzo di vendita delle merci è compreso anche il Contributo ambientale CONAI. Non deve invece né dichiarare né versare detto contributo al Conai, avendolo già riconosciuto ai fornitori al momento dell’acquisto degli imballaggi vuoti.

DOMANDA 1 (ricevimento fattura): Abbiamo ricevuto una fattura del Consorzio di Filiera dell’Acciaio (Ricrea). Ci chiedevamo come mai inviamo le dichiarazioni al CONAI e riceviamo fatture da un Consorzio di Filiera?

RISPOSTA: È corretto. Il CONAI emette fatture in nome e per conto dei Consorzi di Filiera in riferimento ai rispettivi materiali (capitolo 6 della Guida Conai – disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org). 

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DOMANDA 2 (ricevimento fattura/versamento CAC): Non abbiamo ancora ricevuto la fattura relativa all’ultima dichiarazione del Contributo presentata al CONAI. Devo aspettare la fattura da CONAI prima di effettuare il pagamento oppure devo provvedere in ogni caso?

RISPOSTA: SI, deve procedere al versamento del Contributo solo dopo il ricevimento della fattura emessa dal CONAI a fronte della dichiarazione presentata. La scadenza per il versamento è riporta in fattura.

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DOMANDA 3 (versamento CAC): Nei giorni scorsi ho inviato al CONAI la dichiarazione del Contributo ambientale. Quali sono le modalità di versamento del Contributo risultante dalle dichiarazioni?

RISPOSTA: Gli importi risultanti dalla dichiarazione del Contributo ambientale devono essere versati dopo il ricevimento delle relative fatture emesse dal CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sette Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali, mentre in caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un’unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza indicati nella fattura stessa che riporta anche la relativa scadenza.

DOMANDA: Esistono comparti o imballaggi per i quali sono previste specifiche procedure di esenzione, applicazione, dichiarazione del Contributo ambientale oltre a quelle ordinarie?

RISPOSTA: SI, esistono varie casistiche. Il capitolo 8 “Casi Particolari” della Guida Conai (disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org) contiene le casistiche e relative informazioni per la gestione del Contributo Ambientale, tra le quali, gli imballaggi primari di dispositivi medici e/o di prodotti farmaceutici, gli imballaggi in sughero, stoviglie monouso, gli imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale.

DOMANDA 1 (esenzione CAC e plafond IVA per esportatori abituali): Un nostro cliente esportatore abituale si avvale dell’esenzione IVA. Nel contempo, ci ha richiesto una esenzione dal CAC per il 67% mediante l’apposito modulo 6.5 – Fornitori. La quota del 33% del CAC applicato è soggetta ad IVA?

RISPOSTA: Il Contributo Ambientale CONAI esposto nelle fatture relative a “prime cessioni” di imballaggi è da considerarsi prestazione accessoria ai sensi degli artt. 12 e 13 del Dpr 633/1972: come tale rientra nel campo di applicazione dell’IVA e pertanto, la quota applicata (al netto della percentuale di esenzione comunicata dai clienti con Mod. 6.5/Fornitori) è soggetta alla medesima aliquota IVA dell’imballaggio o del materiale di imballaggio oggetto di “prima cessione”.

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DOMANDA 2 (procedure di esenzione CAC per export): Il Contributo ambientale CONAI è dovuto anche sugli imballaggi vuoti che acquisto o importo per confezionare merci da esportare?

RISPOSTA: Gli imballaggi esportati escono dalle competenze CONAI e quindi sono esenti dal Contributo Ambientale. Il CONAI ha previsto varie procedure di esenzione dal CAC (soggette a termini perentori), dettagliatamente descritte nel capitolo 7 della Guida Conai (disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org), tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

·         una, cosiddetta “ex post” che, tramite il modulo 6.6, consente di richiedere a CONAI il rimborso del CAC assolto sugli imballaggi successivamente esportati;

·         un’altra, cosiddetta “ex ante” che, tramite il modulo 6.5, consente di usufruire di una percentuale di esenzione dal CAC sugli acquisti/importazioni di imballaggi, con un conguaglio a fine anno, in funzione delle effettive esportazioni.

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DOMANDA 3 (cessioni a clienti esteri): Produciamo imballaggi in parte esportati. Dobbiamo applicare il Contributo Ambientale anche sulla quota di imballaggi trasferita all’estero?

RISPOSTA: No, gli imballaggi prodotti e trasferiti all’estero non devono essere assoggettati al Contributo ambientale CONAI atteso che non si configura la cosiddetta “prima cessione”. Pertanto, nelle fatture relative agli imballaggi esportati, emesse dal produttore/commerciante verso clienti esteri, non deve essere indicata alcuna dicitura relativa al Contributo ambientale Conai.

 

DOMANDA 1 (dichiarazione e versamento CAC): Vorrei conoscere gli adempimenti relativi al CAC correlati all’importazione di prodotti imballati.

RISPOSTA: I materiali di confezionamento delle merci di provenienza estera (UE ed extra UE) immessi nel territorio nazionale devono essere assoggettati al Contributo Ambientale CONAI.

Pertanto, un importatore di merci imballate è tenuto alla dichiarazione del CAC attraverso l’apposita modulistica (prevista per ciascuno dei materiali di competenza del sistema consortile) nonché al versamento del Contributo Ambientale al ricevimento dalle conseguenti fatture emesse dal CONAI. Sono previste anche formule semplificate di dichiarazione del CAC qualora sia oggettivamente complicata la determinare del peso e/o dei materiali di imballaggio (capitolo 5 della Guida Conai – disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org).

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 DOMANDA 2 (esigue importazioni e soglie di esenzione): Sono un consorziato. Quest’anno ho importato, per la prima volta, esigui quantitativi di merci imballate, peraltro di modico valore. Sono comunque tenuto a presentare le dichiarazioni al CONAI?

RISPOSTA: SI, un’impresa che effettua per la prima volta acquisti dall’estero è tenuta ad inviare a CONAI una dichiarazione trimestrale del CAC, indipendentemente dal valore dell’importazione e dai quantitativi degli imballaggi. Tuttavia, è prevista una soglia minima di Contributo ambientale al di sotto della quale CONAI non provvede alla fatturazione e l’azienda è esentata dall’obbligo di dichiarazione per gli anni successivi fino al superamento della stessa soglia (capitolo 5 della Guida Conai – disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org). 

DOMANDA 1: In qualità di consulente di aziende che rientrano nella categoria di autoproduttori di imballaggi in plastica (principalmente vaschette, bottiglie, preforme e relativi tappi) vi chiedo qualche precisazione rispetto alla tipologia di scarti/sfridi rientranti nella specifica esenzione dal Contributo ambientale prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021.

RISPOSTA: A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni esempi, distintamente tra vaschette/contenitori (es. 1) e bottiglie, preforme e tappi (es.2).

esempio 1: Sfridi da autoproduzione di vaschette (e/o contenitori) in plastica

La casistica in esame è prevalentemente riconducibile ad aziende che operano nel settore della produzione di generi alimentari confezionati in vaschette in plastica sigillate con il cosiddetto “top film” (anch’esso in plastica). Le vaschette possono essere acquistate finite (già termoformate) oppure autoprodotte dalle aziende attraverso la termoformatura di bobine di film (cosiddetto “bottom film”). Secondo le attuali tecnologie produttive le vaschette, una volta riempite con il prodotto (ad es. affettato), vengono sigillate (mediante processo di termosaldatura) con il “top film”. La fase successiva prevede il taglio/rifilatura della vaschetta con scarto della parte perimetrale. Gli scarti sono prevalentemente costituiti da “bottom film” e “top film” termosaldati (“scheletro” o scarto perimetrale) nel caso di vaschetta autoprodotta; mentre sono relativi al solo “top film” in caso di vaschetta acquistata già termoformata.

Ai fini della Circolare Conai del 21/10/2021, gli sfridi relativi alle vaschette (bottom film) rientrano nella sfera di esenzione dal CAC (anche per la quota generata in fase di confezionamento delle merci) trattandosi comunque di una fase del processo di autoproduzione delle stesse vaschette. Sono invece esclusi dall’esenzione:

  • gli sfridi di “top film” poiché generati in fase di confezionamento delle merci, a prescindere dal fatto che la vaschetta su cui viene apposto (il top film) sia autoprodotta o acquistata già formata;
  • gli sfridi di vaschette acquistate già formate poiché non correlati al processo di autoproduzione.

esempio 2: Sfridi da autoproduzione di preforme, bottiglie e flaconi ed eventuali relativi tappi

Il fenomeno riguarda essenzialmente le aziende che operano nel settore della produzione di acque minerali/bevande in bottiglie in plastica o di prodotti per la detergenza in flaconi in plastica. In funzione del materiale plastico (PET o HDPE), per gli scarti derivanti da autoproduzione di imballaggi possono configurarsi le seguenti casistiche.

  • A partire da granulo di PET: autoproduzione delle preforme, soffiaggio delle stesse per la realizzazione delle bottiglie/flaconi e relativo riempimento.

Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi generati nell’intero processo di autoproduzione delle preforme in PET (partendo dal granulo e tipicamente relativi a “materozze” e spurghi o a preforme autoprodotte ma non conformi), a condizione che tali sfridi non vengano reimmessi nel ciclo produttivo. Sono invece esclusi dall’esenzione ai sensi della citata Circolare gli sfridi generati successivamente al processo di autoproduzione di preforme e, quindi, anche quelli generati in fase di soffiaggio e successivo riempimento.

  • A partire da granulo di HDPE: autoproduzione delle bottiglie/flaconi (senza passare dalle preforme) e riempimento.

Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi generati nell’intero processo di autoproduzione di bottiglie/flaconi in HDPE (partendo dal granulo e tipicamente relativi a “materozze”, spurghi e a flaconi autoprodotti ma non conformi), sempre a condizione che tali sfridi non vengano reimmessi nel ciclo produttivo. Sono invece esclusi dall’esenzione ai sensi della citata Circolare le bottiglie/flaconi in HDPE scartati al momento del riempimento o dell’eventuale stampa/applicazione dell’etichetta, se apposta prima del loro riempimento, così come eventuali altri scarti (di imballaggi) generati al momento del riempimento.

Analoghi presupposti valgono per i tappi (solitamente in PE e/o in PP), i cui sfridi rientrano nella sfera di esenzione dal CAC solo se generati esclusivamente nelle fasi del processo di autoproduzione e non in quelle successive.

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 DOMANDA 2: La nostra azienda autoproduce lattine/scatole in acciaio; quali sono gli sfridi generati nel processo di autoproduzione che rientrano nella sfera di esenzione dal Contributo ambientale (CAC) prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021?

RISPOSTA: Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi generati nell’intero processo di autoproduzione di lattine e scatole in acciaio. Ciò a condizione che tali sfridi non siano reimmessi nel ciclo di autoproduzione di imballaggi in acciaio da parte della stessa azienda o tramite terzi appositamente incaricati. Sono invece esclusi gli sfridi generati successivamente al processo di autoproduzione dei medesimi imballaggi (come, ad esempio, quelli che si generano nelle fasi di riempimento delle lattine/scatole a prescindere dal fatto che le stesse siano state autoprodotta o acquistate già finite.

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 DOMANDA 3: La nostra azienda autoproduce gabbie e pallet in legno; quali sono gli sfridi generati nel processo di autoproduzione che rientrano nella sfera di esenzione dal Contributo ambientale (CAC) prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021?

RISPOSTA: Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi (segatura e/o pezzi di legno indipendentemente dalle dimensioni) generati nella fase di autoproduzione di gabbie e pallet in legno. Ciò a condizione che tali sfridi non siano reimmessi nel ciclo di autoproduzione di imballaggi in legno da parte della stessa azienda o tramite terzi appositamente incaricati.

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 DOMANDA 4: La nostra azienda autoproduce anime/tubi in cartoncino; quali sono gli sfridi generati nel processo di autoproduzione che rientrano nella sfera di esenzione dal Contributo ambientale (CAC) prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021?

RISPOSTA: Ai sensi della Circolare Conai del 21/10/2021 l’esenzione dal CAC è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione degli imballaggi gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall’autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per essere trasformati in prodotti non costituenti imballaggi. Ne consegue che sono esclusi dall’esenzione gli sfridi:

  • che si generano successivamente al processo di autoproduzione degli stessi imballaggi, (come ad esempio quelli ottenuti al momento del confezionamento delle merci);
  • reimmessi nel ciclo produttivo per essere trasformati in imballaggi presso la stessa azienda o altre.

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 DOMANDA 5: Gli sfridi di imballaggi (nel caso di specie film plastico già assoggettato a CAC) generati nelle fasi di confezionamento delle merci, rientrano nella sfera di esenzione dal Contributo ambientale (CAC) prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021?

RISPOSTA: NO. La citata Circolare non prevede l’esenzione dal CAC per gli sfridi generati durante le fasi di confezionamento dei prodotti, ivi compresi quelli ottenuti durante operazioni di saldatura e taglio del film in plastica. Ciò a prescindere dal fatto che tale film sia stato acquistato tal quale o autoprodotto. In quest’ultimo caso resta comunque valida l’esenzione dal CAC per gli sfridi generati nell’ambito del processo di autoproduzione del film, prima dunque del confezionamento delle merci.

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 DOMANDA 6: Le materie prime per autoproduzione di imballaggi (sulle quali è stato assolto il CAC) che, per eventi accidentali, non vengono impiegate nel processo di autoproduzione, rientrano nella sfera di esenzione dal Contributo ambientale (CAC) prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021?

RISPOSTA: NO. Le materie prime/semilavorati per imballaggi assoggettati a CAC e oggetto di dispersione, furto, incendio o di altri eventi accidentali non rientrano nelle casistiche di esenzione dal CAC previste dalla Circolare Conai del 21/10/2021 in quanto non si tratta di scarti/sfridi generati in un processo di autoproduzione di imballaggi.

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 DOMANDA 7: Gli sfridi generati in fasi particolari del processo di autoproduzione di imballaggi (es. avviamento, stop&go, cambio colore e cambio bobine) rientrano nella sfera di esenzione dal Contributo ambientale (CAC) prevista dalla Circolare Conai del 21/10/2021?

RISPOSTA: SI. Rientrano nella sfera di esenzione dal CAC prevista dalla citata Circolare gli sfridi generati nelle seguenti fasi purché rientranti nel processo di autoproduzione degli imballaggi:

  • avviamento dei macchinari;
  • fermo macchina (stop & go);
  • cambio bobine;
  • cambio colore.

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DOMANDA 8: Gli sfridi generati nel processo di autoproduzione di imballaggi, se reimmessi nel ciclo produttivo e/o trasferiti a terzi in conto lavoro possono usufruire dell’esenzione ai sensi della Circolare Conai del 21/10/2021?

RISPOSTA: Non rientrano nella sfera di esenzione del CAC gli sfridi reimmessi dall’azienda nel ciclo produttivo e/o trasferiti a titolo provvisorio (es. in conto lavoro) ad aziende terze (in entrambi i casi per la produzione di imballaggi).

In altri casi, invece, gli sfridi rientrano nella sfera di esenzione del CAC (ad esempio, se ceduti a titolo definitivo o se ceduti a titolo provvisorio per essere trasformati in articoli non costituenti imballaggio).

 DOMANDA: è vero che è disponibile uno strumento che aiuta a identificare il CAC e il codice di dichiarazione di un imballaggio?

RISPOSTA: SI, da gennaio 2023 è a disposizione degli utenti (portale www.codiceimballaggio-conai.org) un apposito strumento informatico denominato “Codice Imballaggio” che, attraverso una serie di domande, aiuta l’utente stesso ad individuare, per le principali tipologie di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione, l’eventuale fascia contributiva e il corrispondente valore unitario del Contributo Ambientale in vigore al momento della consultazione. Attraverso la specifica funzione “schedario” è possibile ricevere le analoghe informazioni anche per gli anni precedenti, fino al 2018.

È possibile procedere anche alla creazione di un file “.pdf” con l’esito delle ricerche effettuate.

DOMANDA: Dove posso trovare informazioni relative alla nuova modalità semplificata di dichiarazione CAC?

RISPOSTA: Le informazioni relative alla nuova modalità semplificata di dichiarazione CAC sono riportate nella “Parte Speciale” della Guida Conai 2023 (disponibile nella sezione Download Documenti del sito internet www.conai.org) che comprende la descrizione del servizio e il format della richiesta di adesione volontaria alla nuova modalità dichiarativa (con allegati riguardanti gli aspetti operativi, le scadenze, i rapporti e gli impegni tra i soggetti coinvolti nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali).

With constant and fruitful dialogue with producer and user Associations, three Guiding Principles were identified for contribution diversification, useful for linking the value of the CAC to the environmental impact of the end-of-life/new-life phases of plastic packaging according to the “polluter pays” principle:

  • sortability,
  • recyclability,
  • the main target circuit of the packaging once it becomes waste.

The target circuit can be “Household” or “Commerce & Industry”. “Household” circuit packaging also includes that from “Commerce & Industry” systematically treated as household waste.

If the packaging meets the sortability and recyclability criteria, allocation of the correct contribution level depends on the prevailing destination circuit in which the packaging will become waste.
Packaging belonging to the Household circuit is that which will become waste mainly at households and consequently be disposed of with separate collection. Packaging belonging to the Commerce&Industry circuit is that which will become waste mainly at industries and consequently be disposed of via dedicated circuits.
In particular:

  • packaging mainly intended for the C&I circuit with an effective and consolidated industrial sorting and recycling chain is that in Level A;
  • packaging mainly intended for the household circuit with an effective and consolidated industrial sorting and recycling chain is that in Level B1;
  • packaging of both circuits with an industrial sorting and recycling chain in the process of consolidation is that in Level B2.