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BORSE DI PLASTICA
Il 13 agosto 2017 è entrata in vigore la legge di conversione del decreto legge Mezzogiorno (L. n. 123/2017), intervenuta nella Parte IV del d.lgs. 152/2006 al fine di recepire la direttiva 2015/720/UE in materia di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
In particolare:
- l’art. 218 comma 1 del d.lgs. 152/2006, introduce le definizioni e le caratteristiche delle borse di plastica (borse di plastica, borse di plastica in materiale leggero, borse di plastica in materiale ultraleggero, borse di plastica oxo-degradabili, borse di plastica biodegradabili e compostabili);
- l’art. 226-bis e 226-ter del d.lgs. 152/2006 prevedono le regole di commercializzazione delle borse di plastica.
Inoltre:
- le borse di plastica di qualsiasi natura non possono essere distribuite a titolo gratuito e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati;
- i produttori delle borse devono apporre sulle stesse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili.
La legge ha integrato anche il contenuto dell’art. 224, comma 3, lett. g), del Codice Ambientale, attribuendo a CONAI anche il compito di organizzare campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori su:
- gli impatti delle borse di plastica sull’ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica;
- la sostenibilità dell’utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
- l’impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE .
In questa sezione sono stati raccolti i contenuti e le attività realizzate in risposta a quanto richiesto dalla normativa vigente.
Per approfondimenti vedi Nota informativa sulle borse di plastica