Cosa sono

Il d. lgs. n. 152/2006 prevede un sistema per la gestione di imballaggi fondato sulla collaborazione tra gli operatori economici secondo il criterio della “responsabilità condivisa” (art. 219, comma 2), caratterizzato da una ripartizione di competenze tra produttori e utilizzatori di imballaggi da una parte e pubblica amministrazione dall’altra nonché dall’obbligo di realizzazione degli obiettivi di recupero e di riciclaggio disciplinati dall’art. 220 e fissati nell’allegato E del decreto, in conformità alla disciplina comunitaria.
A carico dei produttori di imballaggi la legge pone: i) l’attività di ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della raccolta differenziata, quest’ultima gestita dalla pubblica amministrazione, e in particolare dai Comuni (ai sensi degli artt. 198 e 222); ii) l’attività di raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari presso piattaforme private; iii) l’attività di recupero e di riciclaggio degli imballaggi usati.

A tali fini i produttori di imballaggio possono alternativamente:

– aderire a uno dei Consorzi di filiera costituiti per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio (art. 221, comma 3, lett. b, e art. 223);

– “organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale” (art. 221, comma 3, lett. a);

– mettere in atto “un sistema di restituzione dei propri imballaggi” (art. 221, comma 3, lett. c).