Procedura amministrativa di riconoscimento

I produttori che non intendono aderire al CONAI e a uno dei Consorzi di filiera devono presentare alla Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente, il progetto del sistema di restituzione richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall’assunzione della qualifica di produttore o prima del recesso da uno dei Consorzi di filiera al quale il produttore aderisce. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che sarà in grado di conseguire, nell’ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalla legge. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.

Per prassi, il procedimento di riconoscimento è stato fino ad oggi svolto in due fasi:

  • nella prima fase, effettuata una positiva verifica di natura meramente formale e documentale del progetto, il sistema di restituzione è autorizzato a operare in via sperimentale;
  • nella seconda fase, effettuate le verifiche e i controlli volti a valutare l’effettiva capacità del sistema di operare nel rispetto dei requisiti di legge, si giunge a un provvedimento definitivo di riconoscimento o di diniego dello stesso.

Fino al definitivo riconoscimento del sistema di restituzione permane l’obbligo di partecipare al CONAI e a uno dei Consorzi di filiera ma l’obbligo  di corrispondere il contributo ambientale CONAI  è sospeso a seguito dell’intervenuta autorizzazione del sistema a operare in via sperimentale e fino  al provvedimento definitivo che ne accerti il funzionamento o il  mancato funzionamento (art. 221, comma 5, d. lgs. n. 152/2006  come modificato dall’art. 1, comma 120, L. 4 agosto 2017, n. 124).