Elementi valutativi CONAI
L’art. 221, comma 5, d.lgs.152/2006, nella sua stesura originaria, richiedeva a CONAI di fornire all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti – i cui compiti sono successivamente passati alla Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente – propri “elementi di valutazione” in relazione ai progetti dei sistemi autonomi previsti dall’art. 221, comma 3, lettera a) dello stesso decreto.
L’art. 1, comma 120, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ha modificato l’art. 221, comma 5, d. lgs. n. 152/2006 stabilendo che gli “elementi di valutazione” vengano espressi dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA – e non più da CONAI.