Rapporti economici con CONAI
- La copertura dei costi di raccolta differenziata e avvio riciclo in fase di riconoscimento
Secondo quanto previsto dall’art. 221, comma 5, d.lgs. 152/2006 – come modificato dall’art. 1, comma 120, L. 4 agosto 2017, n. 124 – l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale CONAI è sospeso a seguito dell’intervenuta autorizzazione del sistema a operare in via sperimentale e fino al provvedimento definitivo che ne accerti il funzionamento o il mancato funzionamento.
- La copertura dei costi di raccolta differenziata e avvio a riciclo dopo il riconoscimento
I provvedimenti definitivi di riconoscimento fino ad oggi intervenuti hanno previsto che il sistema autonomo, nel caso in cui non sia in grado di dimostrare che i propri rifiuti di imballaggio non affluiscono nel servizio pubblico di raccolta differenziata, debba garantire la copertura dei costi di ritiro dei rifiuti dei propri imballaggi conferiti in raccolta differenziata e ritirati da CONAI mediante uno specifico accordo.
- L’accordo per i sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica secondari e terziari
- CONAI si è impegnato nei confronti dell’AGCM a verificare con il sistema autonomo, tenuto conto della specificità di ciascun progetto, e già dopo la sua presentazione al Ministero, se occorre intervenire con un apposito accordo con riguardo al calcolo del contributo relativo ai rifiuti di imballaggio del sistema che eventualmente affluiscano al servizio pubblico di raccolta differenziata, per poter procedere a una sua rapida determinazione una volta intervenuto il provvedimento di riconoscimento, se da questo prevista o, in ogni caso, se richiesto dal sistema autonomo. Se l’accordo non è concluso entro 30 giorni dalla trasmissione del provvedimento di riconoscimento, CONAI affida l’incarico ad un soggetto terzo (monitoring trustee) che provvede entro i successivi 60 giorni.
In particolare:
- l’accordo o il terzo indipendente individua la quantità dei rifiuti di imballaggio del sistema autonomo conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata e ritirati dal sistema consortile; i flussi nei quali confluiscono tali rifiuti e i relativi costi di raccolta sulla base dell’accordo ANCI/CONAI nonché, qualora il decreto ministeriale di riconoscimento non disponga che siano dovuti solo i costi di raccolta, l’eventuale differenza positiva o negativa tra gli altri costi di selezione ed eventualmente di recupero energetico e i ricavi delle vendite dei rifiuti della medesima tipologia; il contributo di conseguenza dovuto;
- ai fini di quanto sopra si applicano in via preferenziale criteri analitici; qualora questi non siano oggettivamente applicabili o le analisi occorrenti risultino eccessivamente onerose può essere utilizzato un metodo alternativo basato su tecniche e procedimenti di calcolo che si fondano su macrodati quantitativi o subordinatamente un metodo forfettario basato su ogni dato disponibile. Durante le trattative per la conclusione dell’accordo il sistema autonomo può chiedere che sia il terzo indipendente a valutare la fattibilità tecnico-economica del ricorso ai criteri analitici o al metodo alternativo;
- per la determinazione del contributo per la quantità dei rifiuti del sistema autonomo conferiti in raccolta differenziata sono state definite linee guida.