Elementi valutativi CONAI

L’art. 221, comma 5, d.lgs.152/2006, nella sua stesura originaria, richiedeva  a CONAI di fornire all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti – i cui compiti sono successivamente passati alla Direzione Generale per i Rifiuti e  l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente – propri “elementi di valutazione” in relazione ai progetti dei sistemi autonomi previsti dall’art. 221, comma 3, lettera a) dello stesso decreto.

Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica secondari e terziari, CONAI si era impegnato nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a predisporre una procedura determinata in via preventiva con l’affidamento a un soggetto terzo (monitoring trustee) del compito di formulare gli elementi di valutazione richiesti specificamente dal Ministero dell’ambiente o, qualora questi non siano indicati dal Ministero, a renderli sulla base di linee guida di valutazione predeterminate, in ogni caso in tempo utile per la trasmissione al Ministero entro il termine da questo indicato o, in mancanza di termine, non oltre trenta giorni dalla richiesta.

L’art. 1, comma 120, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ha modificato l’art. 221, comma 5, d. lgs. n. 152/2006  stabilendo che gli “elementi di valutazione” vengano espressi dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale  – ISPRA – e non più da CONAI.