Implementazione dell’obbligo di contenuto di riciclato nelle bottiglie per bevande in PET (R-PET). Chiarimenti del MASE

23 Dicembre 2024

Con riferimento all‘implementazione dell’obbligo di contenuto di riciclato nelle bottiglie per bevande in PET (R-PET), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha diramato una comunicazione ufficiale, rappresentando quanto segue.

I requisiti specifici di contenuto di riciclato e gli obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri e relativi tappi e coperchi sono stabiliti dalla Direttiva 2019/904/UE, cosiddetta Direttiva SUP, (artt. 6 e 9). L’art.13 della medesima direttiva (art. 13, lett. c); e) stabilisce anche l’obbligo di rendicontazione di detti prodotti.

Nello specifico, ai sensi dell’art.6, par.5 della Direttiva, il contenuto minimo di riciclato deve essere garantito da ciascuno Stato Membro.

La Direttiva SUP è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il Dlgs 8 novembre 2021 n.196 che all’art.6, commi 4 e 5 stabilisce quanto segue:
4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.

In relazione ai richiamati obblighi, si forniscono, pertanto, i seguenti chiarimenti:

1. Calcolo del contenuto di riciclato
La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 all’articolo 2 punto 1, stabilisce che “la quota di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata [..] per il peso delle parti in plastica di tali bottiglie” includendo quindi tutte le componenti delle bottiglie (corpo, tappi ed etichette). Ciò implica che il computo e il relativo reporting devono essere fatti per singola componente. Il 25% di contenuto minimo di R-PET deve essere quindi ottenuto considerando il peso complessivo delle parti in plastica della bottiglia, anche se non in PET (tappi ed etichette incluse). L’articolo 5 comma 3 della Decisione prevede inoltre quanto segue: “La percentuale di contenuto riciclato di una parte della bottiglia è quella indicata nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato III, parte B, campo 2.1.4, del regolamento (UE) 2022/1616.”

2. Calcolo degli obiettivi di contenuto di riciclato
L’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP stabilisce che ciascuno Stato membro “garantisce” il rispetto del contenuto minimo di riciclato, che assume quindi carattere vincolante.
La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 nell’allegato 3, punto 3.1, offre diverse opzioni distinte per la definizione degli obiettivi: “«[..] Per esempio gli obiettivi potrebbero configurarsi come requisiti obbligatori per ciascuna bottiglia per bevande immessa sul mercato, come media per le bottiglie per bevande immesse sul mercato da ciascun operatore economico o come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nello Stato membro».
Nell’ordinamento nazionale, come ricordato sopra, il D.Lgs. 196/2021, art. 6 c. 4, stabilisce che, a partire dal 2025, le bottiglie per bevande “«[..] devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale”. Si tratta comunque di un obiettivo vincolante e di una media il cui raggiungimento, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP, lo Stato deve “garantire” nei confronti dell’UE.
Il 16 dicembre il Consiglio Europeo ha formalmente adottato il Regolamento Imballaggi (PPWR) che verrà quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea, ai fini dell’entrata in vigore e applicato entro i 18 mesi successivi. Detto regolamento introduce anche nuove specifiche in materia di contenuto riciclato e gestione degli imballaggi, imponendo ulteriori obblighi ai produttori. Nello specifico, l’art 7 sul Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica riporta: “[..] tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno”.
Sul punto, tenendo conto della necessità di garantire e accompagnare l’adeguamento alle disposizioni di nuova introduzione, appare necessario che entro il 2025 ciascun operatore economico garantisca l’utilizzo della quota minima del 25% di R-PET sul peso totale delle bottiglie in plastica immesse al consumo sul territorio nazionale, in modo da rendere effettivo il contributo all’obiettivo medio nazionale vincolante, per poi supportare la graduale transizione al calcolo per impianto di produzione previsto dal regolamento PPWR.

3. Obblighi dei sistemi EPR
Con riferimento agli obblighi dei sistemi EPR, si chiede ai consorzi e ai sistemi autonomi di filiera di assicurarne l’adempimento, in coordinamento con gli operatori industriali che, per detta finalità nonché per garantire gli obblighi di reporting nazionale, dovranno assicurare la puntuale trasmissione e la completezza dei dati per la successiva validazione da parte di ISPRA.