Cos’è imballaggio

I riferimenti normativi – D.lgs. 152/06

La direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.lgs. 152/06 (ex D.lgs. 22/97).
L’art. 218 (definizioni), al comma 1, specifica: “Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per:

a. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;

c. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”.

L’allegato E, punto 2, al D.lgs. 152/06, inoltre, indica i seguenti criteri interpretativi per la definizione di “imballaggio”:

i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

iii) i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

Con il D.M. 22 aprile 2014 (che ha recepito in Italia la Direttiva Europea  2013/2/UE), pubblicato in G.U. il 14/06/2014, sono stati aggiornati gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi  riportati nell’allegato stesso.

Molteplici sono le sentenze che hanno riconosciuto la competenza Conai su articoli controversi.

Di seguito due liste di riferimento, esemplificative e non esaustive, degli articoli di “Imballaggio” o “Non Imballaggio”.

Attenzione:

  • ciascun articolo illustrato/indicato nelle liste può essere composto anche di materiali diversi da quello dell’articolo eventualmente raffigurato nell’immagine;
  • in corrispondenza degli articoli per i quali sono previste procedure di forfetizzazione o esenzione dal contributo ambientale o specifiche esclusioni deliberate dagli organi consortili, è indicato un esplicito richiamo.

Appendini

Personalizzati e non – per scarpe,  foulard, sciarpe, calzini, cravatte o borse

Appendini in “filo di ferro” e relativi accessori

Generalmente usati dalle lavanderie/stirerie.
Per decorrenza obbligo contributivo e dettagli, vedi circolare Conai del 12 dicembre 2016.

Articoli per confezionamento camicie e similari

Es.: girocolli, farfalline, clips, spilli, pettorali, carta velina, ecc.

Per decorrenza obbligo contributivo e dettagli, vedi circolare Conai del 30 giugno 2015.

Bancali – pallets – palette

Vedi procedure agevolate di applicazione/dichiarazione del Contributo ambientale Conai sui pallets in legno, riservate a particolari casistiche (Capitolo 8, Guida Conai)

Barattoli – vasetti

Barilotti “sorpresa”

Bussolotti per ovetti di cioccolato ed altri contenitori aventi la stessa funzione.

Bastoncino per caramelle tipo “lollipop”

Big bags – sacconi

Bobine in legno per cavi elettrici

Boccioni per acqua

Bombole aerosol

Borse carrello per supermercato

Si tratta di una particolare tipologia di imballaggio esclusa dal Contributo ambientale Conai.

Borse per piumoni, borsette per plaid e trapuntini e buste per tappeti, tovaglie, lenzuola

Borse riutilizzabili (cabas)

Si tratta di una particolare tipologia di imballaggio esclusa dal Contributo ambientale Conai.

Borsette porta oggetti

A meno che non siano destinate a contenere il prodotto/merce per tutto il ciclo di vita dello stesso.

Bottiglie

Vedi procedura agevolata di applicazione/dichiarazione del Contributo ambientale Conai sulle bottiglie in vetro , riservata a particolari casistiche (Capitolo 8, Guida Conai e circolari Conai del 5 aprile e 2 luglio 2012).