Accordo CONAI/CIA – Agricoltori Italiani per le imprese agricole
Dopo l’Accordo con COLDIRETTI dello scorso agosto 2017, CONAI ha siglato un analogo Accordo con CIA – AGRICOLTORI ITALIANI per la corretta interpretazione dell’articolo 11 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Come noto, la norma ha disposto, in via generale, che le imprese agricole, singole o associate, quando vi siano obbligate, aderiscano ai consorzi ed ai sistemi di raccolta previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Con specifico riferimento al Sistema CONAI, la disposizione ha previsto, per le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi, l’esonero dall’iscrizione e dalla relativa contribuzione.
L’Accordo chiarisce che le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI e al pagamento della relativa quota di iscrizione, ma le singole imprese agricole restano comunque libere di aderire volontariamente ed autonomamente al Consorzio. Anche CIA potrà aderire volontariamente al CONAI per tutte le imprese agricole dalla stessa rappresentate, previo adeguamento dello statuto consortile.
È inoltre precisato che le imprese agricole, anche laddove non aderenti al CONAI, sono soggette, come tutti gli altri operatori, al pagamento del contributo ambientale, sia con riferimento alle transazioni nazionali che alle importazioni di imballaggi.
In considerazione della specifica situazione, CONAI e CIA hanno anche previsto che eventuali contributi non corrisposti o corrisposti parzialmente a tutto l’1 agosto 2017 non debbano più essere versati al Consorzio dalle imprese agricole associate a CIA.
CONAI e CIA hanno infine concordato di procedere alla costituzione di un Tavolo di lavoro per l’elaborazione di proposte relative alla semplificazione delle procedure dichiarative e all‘applicazione di fasce di riduzione o esonero contributivo per le imprese agricole e per i materiali di interesse del settore.